Art. 20.
(Norma transitoria).

      1. L'Agenzia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 1, effettua una ricognizione delle strutture e del personale delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, al fine di equilibrare la distribuzione delle risorse economiche ed umane.